In G.U. i criteri per la ripartizione dei contributi previsti per l’anno 2012 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari

Pubblicata sulla GU Serie Generale n.63 del 17-3-2015 la ripartizione dei contributi previsti per l’anno 2012 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, articolo 4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni).

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 10 novembre 2014
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.63 del 17-3-2015

Ripartizione dei contributi previsti per l’anno 2012 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, articolo 4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 65/2014). (15A01977)

Delibera:

1. Criteri di ripartizione
Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 convertito dalla legge n. 368/2003 e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
– la radioattivita’ presente nelle strutture stesse dell’impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potra’ essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell’impianto stesso;
– i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell’impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
– il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. Ripartizione tra comuni e province
In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l’anno 2012, pari a 15.169.308,00 euro, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio e’
ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e’ ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell’allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.
Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio e’ ubicato il sito viene calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall’impianto.

3. Modalita’ di erogazione delle somme
Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico agli enti locali sopra individuati, secondo le modalita’ previste dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, sul capitolo all’uopo istituito da ciascun ente locale
interessato.
Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati all’adozione di misure di compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di: tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversita’; difesa del mare e dell’ambiente costiero; prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2015, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell’ambiente.

Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

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