In G.U. il Decreto 17 settembre 2014 – Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e eliporti

Differimento del termine di entrata in vigore del decreto 6 agosto 2014. Il Decreto 17 settembre 2014 del Ministero dell’Interno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 219 del 20/09/2014.

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 17 settembre 2014
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 219 del 20/09/2014

Differimento del termine di entrata in vigore del decreto 6 agosto 2014 recante: “Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici”. (14A07208)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l’art. 2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti all’elaborazione e all’aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, e l’art. 3, inerente agli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge;

Visto l’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante “Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti”;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” e, in particolare, l’art. 51, lettera e);

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e, in particolare, l’art. 26, concernente il soccorso aeroportuale e portuale, e l’art. 27, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e l’art. 35, che abroga l’art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente la suddivisione in classi degli aeroporti ai fini del servizio antincendio;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 recante “Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 20 agosto 2014, con decorrenza 19 settembre 2014;

Tenuto conto che per l’effettiva attuazione del sopra richiamato decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco deve predisporre i provvedimenti attuativi ivi previsti;

Considerato che è in corso di definizione un complesso processo di riordino del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con l’obiettivo di ottimizzare il livello di funzionalità del dispositivo di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile;

Ritenuto, pertanto, al fine di salvaguardare l’efficacia dell’attività dell’Amministrazione, di assegnare al predetto decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 un termine di attuazione che consenta, nei necessari tempi tecnici, l’ordinato espletamento delle procedure per l’adozione dei relativi provvedimenti attuativi;

Decreta

Art. 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 è differita al 19 marzo 2015.

Roma, 17 settembre 2014

Il Ministro: Alfano

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