In G.U. il Decreto Milleproroghe 2016 – Proroga e definizione di termini

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, il Decreto Legge n. 244, del 30 dicembre 2016 (Decreto Milleproroghe 2016). Proroga e definizione di termini.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. n. 304 del 30-12-2016

Proroga e definizione di termini. (16G00260)
Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2016

Art. 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
Art. 2 – Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti
Art. 3 – Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
Art. 4 – Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
Art. 5 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno
Art. 6 – Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione
Art. 7 – Proroga di termini in materia di salute
Art. 8 – Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Art. 9 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 10 – Proroga di termini in materia di giustizia
Art. 11 – Proroga di termini in materie di beni e attivita’ culturali
Art. 12 – Proroga di termini in materia di ambiente
Art. 13 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Art. 14 – Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
Art. 15 – Variazioni di bilancio
Art. 16 – Entrata in vigore

Segnaliamo tra le principali proroghe:

Art. 3 – Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
Restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici fino ai 12 mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale istitutivo Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro.

Art. 4 – Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
I Comuni possono utilizzare le risorse già stanziate per gli interventi di ristrutturazione degli
edifici scolastici e spostare il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2017.
Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.

Art. 12 – Proroga di termini in materia di ambiente
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Viene inoltre prorogato, fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa.
Sono stati prolungati anche i termini per la realizzazioni di impianti da fonti rinnovabili su edifici preesistenti.

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