In Gazzetta la conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2016

La Legge n.19 del 27 febbraio e il Testo coordinato del Decreto-Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 14 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28/02/2017. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28/02/2017 – Supplemento Ordinario n. 14

LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative. (17G00033)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2017

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 304 del 30 dicembre 2016), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 recante: «Proroga e definizione di termini.». (17A01678)

Segnaliamo:

– proroga di sei mesi (dal 12 aprile 2017), al 12 ottobre 2017, del termine temporale di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici;

– slittamento del termine di decorrenza dell’obbligo – a carico del datore di lavoro e del dirigente – della comunicazione in via telematica all’INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;

– estensione temporale di una norma transitoria relativa agli eredi delle vittime dell’amianto;

– proroga, al 7 ottobre 2017, del termine per l’assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4, D.P.R. n. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221);

– slittamento al 31 dicembre 2017 del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto;

– prorogato di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI;

– proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, dell’applicazione della soglia percentuale del 35% di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

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