L’Inail, con la circolare n. 16 del 26 febbraio 2014, fornisce, alle proprie sedi periferiche, un quadro di insieme della disciplina dei tirocini a contenuto formativo, anche in considerazione dell’approvazione – in data 24 gennaio 2013 – delle Linee guida da parte della Conferenza unificata Stato/Regioni.
L’INAIL pone l’attenzione sulla vigenza o meno della disciplina prevista dall’articolo 3 del D.M. 142/1998, contenente il regolamento di attuazione dell’articolo 18 della Legge 196/1997 in tema di classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti.
In particolare, l’INAIL esclude dall’obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di “praticantato”, tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque dell’assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ai sensi dell’art. 4, n.1) del d.p.r. 1124/65, dato che il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva.
In ogni caso, l’obbligo assicurativo INAIL sussiste laddove il praticante, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista:
– esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista ossia in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4, n.1) del d.p.r. 1124/65 ovvero dall’art. 5 del d.lgs. 38/2000;
– partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro. In tal caso, l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell’ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi