Di seguito, una breve sintesi delle principali indicazioni dell’Inail:
– l’infortunio in itinere che avviene a bordo di un velocipide deve essere sempre ammesso all’indennizzo, sia se si verifichi su strada aperta al traffico, sia in tratti di percorsi protetti (es:pista ciclabile);
– l’uso della bicicletta, ai fini della tutela Inail, può essere equiparato a quello dei mezzi pubblici o al percorso a piedi e come tale, quindi, l’eventuale incidente è indennizzabile. Resta fermo che l’utilizzo di un qualsiasi mezzo privato deve invece risultare “necessitato”, così come stabilito all’art. 12 del decreto leg.vo 38/2000; la valutazione in ordine alla necessità del mezzo privato va condotta, secondo l’orientamento giurisprudenziale, con criteri di ragionevolezza e va quindi accertata caso per caso;
– anche per il velocipede la tutela non opera nel caso di interruzioni o deviazioni che non siano dovute a cause di forza maggiore, come esigenze improrogabili, obblighi penali, ecc;
– le brevi soste non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l’indennizzabilità dell’evento;
– se l’infortunio avviene per colpa del lavoratore (negligenza, imperizia, violazione di norme, ecc.) è noto che, secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza, il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro non è interrotto, per cui l’indennizzo è dovuto;
– è escluso dalla tutela Inail l’infortunio in itinere che avviene per comportamenti del lavoratore “così abnormi da sfociare nel rischio elettivo” (es. avere imboccato una strada interdetta alla circolazione del velocipede o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza).