INAIL: indennizzabili gli infortuni in bicicletta

L’Inail, il 24 marzo 2016, ha diramato una seconda circolare (n. 14/2016), con la quale non si limita a dettare disposizioni relative alla norma che riguarda l’uso della bicicletta, ma riassume brevemente la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere, in considerazione anche dell’orientamento giurisprudenziale in materia.

Gli incidenti in bicicletta, avvenuti nel percorso casa lavoro e viceversa, ricadono sotto la tutela Inail, in ogni caso, a prescindere dalla dimostrazione della “necessità” dell’uso del velocipede. Lo stabilisce la legge n.221/2015, ovvero il collegato ambientale alla legge di Stabilità 2016. Facendo seguito alle disposizioni legislative, l’Inail, il 24 marzo 2016, ha diramato una seconda circolare (n. 14/2016), con la quale non si limita a dettare disposizioni relative alla norma che riguarda l’uso della bicicletta, ma riassume brevemente la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere, in considerazione anche dell’orientamento giurisprudenziale in materia.

Di seguito, una breve sintesi delle principali indicazioni dell’Inail:

– l’infortunio in itinere che avviene a bordo di un velocipide deve essere sempre ammesso all’indennizzo, sia se si verifichi su strada aperta al traffico, sia in tratti di percorsi protetti (es:pista ciclabile);

– l’uso della bicicletta, ai fini della tutela Inail, può essere equiparato a quello dei mezzi pubblici o al percorso a piedi e come tale, quindi, l’eventuale incidente è indennizzabile. Resta fermo che l’utilizzo di un qualsiasi mezzo privato deve invece risultare “necessitato”, così come stabilito all’art. 12 del decreto leg.vo 38/2000; la valutazione in ordine alla necessità del mezzo privato va condotta, secondo l’orientamento giurisprudenziale, con criteri di ragionevolezza e va quindi accertata caso per caso;

– anche per il velocipede la tutela non opera nel caso di interruzioni o deviazioni che non siano dovute a cause di forza maggiore, come esigenze improrogabili, obblighi penali, ecc;

– le brevi soste non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l’indennizzabilità dell’evento;

– se l’infortunio avviene per colpa del lavoratore (negligenza, imperizia, violazione di norme, ecc.) è noto che, secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza, il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro non è interrotto, per cui l’indennizzo è dovuto;

– è escluso dalla tutela Inail l’infortunio in itinere che avviene per comportamenti del lavoratore “così abnormi da sfociare nel rischio elettivo” (es. avere imboccato una strada interdetta alla circolazione del velocipede o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza).

Fonte: INCA

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