INAIL: Indennizzi per infortuni in missione e in trasferta

Il direttore generale, Giuseppe Lucibello, ha emanato una circolare per la definizione uniforme e omogenea della materia. Gli incidenti rientranti in questa casistica sono indennizzati – poiché connotati da un carattere di costrittività organizzativa – e vanno considerati come avvenuti esclusivamente ‘in occasione di lavoro’.

Gli infortuni che si verificano in missione o in trasferta non sono omologabili a quelli in itinere (ovvero, nel tragitto tra casa/luogo di lavoro, e viceversa).

Questa particolare categoria va considerata, infatti, alla stessa stregua di quelli occorsi in occasione di lavoro e – di conseguenza – va indennizzata come tale.

Chiarezza è stata fatta dall’Inail in una circolare emanata dal direttore generale, Giuseppe Lucibello, nella quale l’Istituto ha proceduto a un riordino complessivo della materia, definendo per le sedi territoriali le istruzioni operative per trattare in modo uniforme e omogeneo questa particolare casistica su tutto il territorio nazionale.

Una differenza sostanziale rispetto agli infortuni in itinere.
Il documento evidenzia una distinzione sostanziale tra chi, per esempio, è vittima di un incidente mentre si reca dalla propria abitazione all’ufficio e chi subisce lo stesso incidente nel corso del tragitto dall’albergo (o da un’altra dimora temporanea per motivi di lavoro) al luogo in cui viene svolta la prestazione. In breve: per tutta la durata della missione o della trasferta ogni azione compiuta è da considerarsi esclusivamente ‘in occasione di lavoro’ (definizione che si riferisce all’insieme di circostanze e di situazioni in cui le attività o le loro modalità di organizzazione impongono comportamenti specifici che espongono al rischio) e, quindi, deve essere indennizzata come un qualsiasi altro infortunio tutelato.

Tutto ciò che accade in missione è necessitato dalla missione stessa. “La missione è caratterizzata, nel suo complesso, da una situazione di cosiddetta costrittività organizzativa – spiega l’avvocato Luciana Romeo, coordinatore del settore Prestazioni presso l’Avvocatura generale dell’Inail – tale che tutto ciò che accade nel corso della stessa dovrebbe essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro o in occasione di lavoro, proprio in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso. Tutto questo dal momento in cui la missione ha inizio fino al momento della sua conclusione. In altri termini, tutto quello che accade durante una missione – dal momento in cui il lavoratore esce dalla casa di abitazione fino a quando vi fa rientro – è necessitato dalla missione stessa. Infatti, l’interessato non ha alcuna libertà di scelta né margini di discrezionalità: dal percorso da effettuare al mezzo di trasporto utilizzato, fino al luogo nel quale pernottare”.

Assenza di abitudini consolidate e di punti di riferimento. La mancanza di abitudini consolidate, di punti di riferimento o il doversi muovere in ambiti essenzialmente sconosciuti: sono questi gli elementi che distinguono l’agire in trasferta (o in missione) rispetto al quotidiano percorso tra la propria abitazione e il luogo di lavoro.
Tale distinzione qualifica in modo differente anche gli infortuni avvenuti all’interno della propria casa rispetto a quelli verificati nell’albergo (o altra temporanea dimora in trasferta).

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Fonte: INAIL

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