INAIL: la denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all’INAIL

La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all’INAIL competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni.
Quando la denuncia di infortunio interessa un lavoratore parasubordinato la sezione relativa al datore di lavoro deve intendersi riferita al committente.

La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all’INAIL competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni.

Quando la denuncia di infortunio interessa un lavoratore parasubordinato la sezione relativa al datore di lavoro deve intendersi riferita al committente.

Qualora i dati salariali non siano disponibili all’atto della denuncia gli stessi dovranno essere comunicati successivamente, con l’indicazione del cognome, nome, data di nascita e la data dell’infortunio.

IL DATORE DI LAVORO :

– non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni;
– e’ sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico , qualora abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica ( Decreto Ministeriale 15 luglio 2005);
– se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato;
– in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.

L’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore.

Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all’Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d’infortunio deve essere presentata al Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965). Per tale adempimento occorre compilare il quadro presente sulla copia da presentare alla Pubblica Sicurezza e su quella per il datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavorare.
In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 25,32 (L. 251/1982,art.. 16). In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 1549,37 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B). Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (art. 1 comma 1177 della legge finanziaria 2007 ).

Per tali ipotesi i nuovi importi sono i seguenti:

– denuncia mancante, tardiva , inesatta o incompleta da euro 2580,00 a euro 7745,00
– codice fiscale mancante o inesatto euro 127,00

La presente denuncia telematica può essere usata per gli infortuni avvenuti ai lavoratori:

– dell’industria, dell’artigianato, del terziario e altro;
– delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto.

Il servizio non è ancora attivo per i lavoratori:
– subordinati a tempo indeterminato dell’agricoltura;
– dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la “gestione per conto” e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (P.a.t.);
– studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Si ricorda che il lavoratore: deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all’azienda) di qualsiasi infortunio subìto per evitare la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965).

(Red)

Fonte: INAIL

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