INAIL: la Determina del Presidente n. 286 del 26 settembre 2014 riduce gli sconti per chi investe in sicurezza

Lo sconto sui premi assicurativi per le imprese che investono in sicurezza oscillerà tra il 5 e il 28%, precedentemente era compreso tra il 7 e il 30%

Proposta di nuovo testo dell’ art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010.Organo: Presidente

Documento: Determina n. 286 del 26 settembre 2014

Oggetto: Proposta di nuovo testo dell’ art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;
visto il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124;
visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
visto, in particolare, l’art. 1 del citato D. lgs n. 38/2000, che ha individuato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell’ambito della gestione industria di cui al titolo I del Testo Unico approvato con D.P.R n. 1124/1965, ai fini tariffari, quattro gestioni separate;
visto, altresì, l’art. 3 del citato D. lgs n. 38/2000 che, tra l’altro, prevede l’approvazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui all’art. 1 del medesimo Decreto Legislativo e le relative modalita’ di applicazione, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale e dell’attuazione delle norme di cui al D. lgs 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche’ degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio;
visto il Decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalita’ di applicazione ed in particolare l’art. 24 «Oscillazione del tasso medio per prevenzione»;
visto il Decreto interministeriale 3.12.2010 “Riscrittura a tariffa vigente dell’art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000” che all’art. 2 prevede “Alla fine del primo biennio di applicazione, l’Inail provvede al monitoraggio dell’andamento dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 24 di cui al comma 1 del presente decreto, redigendo una relazione illustrativa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Ministero dell’economia e delle finanze”;
preso atto delle risultanze di detto monitoraggio che inducono ad una revisione in riduzione dell’ attuale assetto delle percentuali a tutela dell’equilibrio economico – finanziario dell’ente;
vista la relazione del Direttore Generale del 25 settembre 2014,

DETERMINA

di approvare la proposta di nuovo testo dell’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000 successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010 che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione
La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

f.to Prof. Massimo DE FELICE

Fonte: INAIL

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