PREMESSA
Le attività che si svolgono sulle copertura degli edifici espongono i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto. La percentuale di infortuni mortali imputabile a cadute oltre il bordo non protetto della copertura è difatti molto elevata.
Tali lavori, che si svolgono nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, devono essere eseguiti in condizioni di sicurezza rispettando le misure generali di tutela previste dall’art.15 del d.lgs. 81/08. I rischi vanno eliminati e, ove ciò non sia possibile, ridotti alla fonte (comma 1, lettera e).
Per permetterne l’esecuzione in sicurezza è indispensabile la determinazione preliminare della
natura e della entità dei rischi, la pianificazione delle attività, l’adozione di idonee metodologie di lavoro insieme alla scelta delle attrezzature, delle opere provvisionali e dei dispositivi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale più idonei.
Il d.lgs. 81/08 considera l’adozione dei dispositivi di protezione collettiva come prioritaria rispetto quelli individuali (DPI), concetto che viene espresso nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art.15) e negli articoli 75 e 111.
I DPI devono essere impiegati solamente quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione quali i mezzi di protezione collettiva, le misure, i metodi o i procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art.75).
In particolare il comma 5 dell’articolo 111 prevede che “Il datore di lavoro in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate (…), individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini”.
Il comma 6 inoltre indica che “Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”.
Per lo specifico settore si può fare riferimento anche all’art.122 “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose (…)”.
Il presente studio si propone di individuare “precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose” che possano essere impiegate nei lavori su copertura.
I parapetti di sommità dei ponteggi che soddisfano determinati requisiti prestazionali e geometrici possono essere utilizzati a questo scopo.