INAIL pubblica il volume “I ponteggi di facciata – Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”

La pubblicazione INAIL “I ponteggi di facciata – Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee” ha lo scopo di mettere a confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN. Identificare tali differenze potrebbe contribuire a stabilire uno dei possibili significati di ‘evoluzione del progresso tecnico’ (comma 5 dell’articolo 131 del d.lgs. 81/08).

Un ponteggio fisso è un’attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio costituita da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro, la cui costruzione e impiego è disciplinata in Italia dalle norme contenute nella Sezione V – Ponteggi Fissi del d.lgs. 81/08 (articoli 131-137).
L’art. 131 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio fisso, il fabbricante chieda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi seguenti:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Il rilascio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi era previsto già nel d.p.r. 164/56 all’art. 30. Dal 1973 lo stesso Ministero ha emesso diverse centinaia di provvedimenti (autorizzazioni, estensioni, volture) che, fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/08 (14 maggio 2008), avevano validità illimitata nel tempo.

Con il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, viene introdotto il concetto di periodo di validità limitato dell’autorizzazione ministeriale: “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico” (art. 131 comma 5).

A distanza di dieci anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 81/08, ciò ha comportato la necessità di analizzare l’evoluzione del progresso tecnico nell’ambito della costruzione dei ponteggi fissi, con conseguente verifica dei criteri e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni ministeriali.

L’emanazione della circolare 10/2018 ‘Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni’ ha permesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di dare una prima applicazione alla previsione contenuta nel citato comma.

Il comma 5 dell’art. 131 del d.lgs. 81/08 specifica che ‘l’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico’. Per poter adempiere a quanto contenuto nel comma 5 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, ha costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti del Ministero stesso, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’Inail e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Il Gruppo di lavoro ha lo scopo di elaborare un documento tecnico riguardante le norme tecniche specifiche sui ponteggi fissi per l’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego.
Il documento tecnico realizzato dal Gruppo consentirà al Ministero di definire le indicazioni tecniche aggiornate rispetto all’evoluzione del progresso tecnico.
Stabilire quale sia il significato di ‘evoluzione del progresso tecnico’ nell’ambito della costruzione e dell’impiego dei ponteggi fissi non è banale.

In generale l’evoluzione del progresso tecnico è inteso come ‘processo di creazione e acquisizione di nuove conoscenze attraverso i processi tipici dell’innovazione e della diffusione di nuove e migliori tecnologie’ e ‘può derivare dall’aumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento della qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori produttivi’.
L’entrata in vigore di una nuova norma tecnica o di uno standard CEN o UNI – ad esempio – potrebbe essere considerata in questa direzione.
L’evoluzione del progresso tecnico relativo ai ponteggi potrebbe inoltre scaturire da:
– studi e ricerche per lo sviluppo e validazione di migliori metodologie e procedure dedicate alla fornitura, progettazione, montaggio, smontaggio, trasformazione ed uso;
– elaborazione di modalità applicative, svolgimento di attività sperimentale e sviluppo di modelli utilizzabili per la valutazione del rischio in relazione all’impiego;
– prove sperimentali e verifiche per la valutazione dei livelli di sicurezza.

Fonte: INAIL

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