Inasprite le sanzioni per gli eccessi di velocità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007 è pubblicato il Decreto-Legge 3 agosto 2007, n. 117 recante “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”.

Il Decreto-Legge 3 agosto 2007, n. 117, emanato sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, prevede sanzioni più severe per gli eccessi di velocità ed la guida in stato di ebbrezza. Per il superamento della velocità consentita oltre i 60 km/h è prevista una multa da 500 a 2.000 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Chi supera i limiti di velocità di 40 km/h (ma non oltre i 60 km/h)paga da 370 a 1.458 euro di multa, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
Rispetto al tasso alcolemico, in presenza di valori da 0,5 a 0,8 grammi/litro è prevista una ammenda da 500 a 2mila euro e la sospensione della patente d 3 a 6 mesi. Superati gli 1,5 grammi/litro, ammenda da 1.500 a 6mila euro, arresto fino a 6 mesi. La pena può essere sostituita dallo svolgimento di attività socialmente utile gratuita da sei mesi fino ad un anno. In ogni caso scatta la sanzione accessoria della sospensione della patente fino a 2 anni. La patente è revocata quando il reato è commesso da conducente di autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico sopra le 35 tonnellate, o per recidiva nel biennio.
E’vietato trasportare minori di quattro anni sui motocicli di potenza superiore a 25 kW. In caso di violazione scatta una sanzione pecuniaria da 148 a 594 euro.
I neopatentati, nei primi tre anni, potranno mettersi al volante solo di auto entro i 50 kiloWatt per tonnellata, eccezion fatta per il trasporto di disabili.
Per quanto riguarda la guida senza patente, l’articolo 1 del decreto legge prevede che :
“Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica”.

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