INCA: Indennità economica per malattia lavoratori e impiegati

Modalità diversa tra lavoratori e impiegati (fonte INCA-CGIL)

Indennita’ economica di malattia per operai e impiegati (fonte INCA-CGIL)

I lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, salariati e categorie assimilati, percepiscono durante l’assenza dal lavoro per malattia un’indennità economica erogata dall’Inps, ma anticipata dal datore di lavoro.

Tutti gli impiegati, invece, del settore pubblico e privato durante la malattia continuano a percepire la retribuzione da parte del datore di lavoro, nella misura e con le modalità previste dai vari contratti di lavoro,con la sola eccezione degli impiegati cui si applica il contratto di lavoro commercio , terziario e servizi, che sono indennizzati dall’Inps.

Il diritto all’indennità giornaliera sussiste dall’inizio dell’attività lavorativa nei limiti di 180 giorni nell’ anno solare.

Solo ai lavoratori agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo viene richiesto anche un requisito contributivo.

I primi tre giorni di malattia non vengono indennizzati dall’Inps, ma tutti i contratti prevedono un trattamento da parte dei datori di lavoro.

La misura dell’indennità è pari al

50% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l’inizio della malattia, dal 4° al 20° giorno

al 66% dal 21° al 180° giorno

L’indennità è ridotta ai 2/5 della misura normale in caso di ricovero ospedaliero ed ai 2/3 quando la malattia insorge entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel cosiddetto periodo di “copertura assicurativa”

Adempimenti del lavoratore
Il lavoratore ammalato deve avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro e il medico di famiglia
.
Quest’ultimo è obbligato a compilare il certificato di malattia in una apposita sezione del sito dell’INPS che, a sua volta, invia in automatico una copia alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del datore di lavoro presso il sito Italia.gov.

Al fine di consentire l’accertamento del suo stato di malattia, i lavoratori del settore pubblico devono rendersi reperibile al domicilio indicato nel certificato durante le fasce orarie

– dalle ore 9 alle ore 13
– dalle ore 15 alle ore 18


Il lavoratore del settore privato deve rendersi invece reperibile:

– dalle ore 10 alle ore 12
– dalle ore 17 alle ore 19

I controlli possono essere effettuati tutti i giorni, compresi i festivi e le domeniche.

Sanzioni

In caso di assenza nel proprio domicilio durante a visita di controllo l’Inps sospende l’erogazione dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia e, dopo una seconda assenza, riduce al 50% l’indennità per tutto l’ulteriore periodo.
Il mancato o il ritardato invio della certificazione medica comporta la perdita dell’indennità delle giornate non comprovate dal certificato o per i giorni di ritardo nell’invio.

Fonte: INCA

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