Incentivi risorse sostegno sicurezza sul lavoro, Decreto 26 marzo 2010

La G.U. n. 79 del 6-4-2010 pubblica il DECRETO 26 marzo 2010 “Modalita’ di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita’ e di miglioramento della sicurezza sul lavoro”

La G.U. n. 79 del 6 aprile 2010 pubblica il Decreto 26 marzo 2010 “Modalita’ di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita’ e di miglioramento della sicurezza sul lavoro” (10A04297).

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 1 e fatto salvo quanto
specificamente previsto per i contributi all’acquirente di immobili
ad alta efficienza energetica dall’art. 3, le risorse del fondo sono
erogate mediante contributi, nelle percentuali di costo di seguito
indicate, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato
dal cedente all’atto dell’acquisto dei seguenti beni, al netto dei
costi di gestione
:
a) e seguenti: (omissis)

l) per il 10% del costo di listino, a condizione che il
concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul
prezzo di listino, per l’acquisto di macchine agricole e movimento
terra, comprese quelle operatrici, a motore rispondenti alla
categoria «Fase IIIA»
, di cui agli articoli 57 e 58 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni:
attrezzature agricole portate, semiportate, attrezzature fisse, in
sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di
fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di
quelle sostituite
; le macchine dovranno essere esclusivamente della
stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all’originale
rottamato; entro quindici giorni dalla data di consegna del nuovo
macchinario, il destinatario del contributo ha l’obbligo di demolire
il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione
legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione
al concessionario o venditore che avra’ cura di trasmetterne copia
all’ente erogatore, a pena di decadenza dal contributo; nel caso in
cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici
registri fa fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in
mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del
beneficiario del contributo, attestanti l’avvenuta demolizione;

m) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 30.000 euro, per l’acquisto di gru a torre per
l’edilizia, previa rottamazione
, documentata attraverso il
certificato di rottamazione, di gru a torre per l’edilizia messe in
esercizio anteriormente al 1° gennaio 1985;

omissis

(Pa-Ro)

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