Incostituzionale il blocco parziale del turn-over nelle Regioni

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 390/2004, ha considerato incostituzionale la legge 27 dicembre 2002, n. 289 – legge finanziaria 2003 e legge 24 dicembre 2003, n. 350 – legge finanziaria 2004 relative alla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, dove è previsto che il turn-over del personale viene limitato al 50%, accogliendo il ricorso di alcune Regioni italiane.

Con la sentenza 390/2004, depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2004, la Corte Costituzionale ha considerato incostituzionale imporre alle Regioni ed enti locali un blocco al 50% del turn-over nelle assunzioni del personale, anche nel settore sanitario (esclusi infermieri). La Corte ha così accolto i ricorsi presentati da Marche, Toscana, Campania, Umbria, Emilia Romagna e Veneto sottolineando, al contrario, un potere di coordinamento del Governo centrale in tema di finanza pubblica. Di fatto, però, viene cancellato il blocco parziale del turn-over imposto alle Regioni negli ultimi due anni imposto dalle apposite norme previste dalle leggi finanziarie del 2003 e del 2004.

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