Indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004 è pubblicato il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 contenente le Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2081/92 , relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Tenendo presente, in particolare, la legge 21 dicembre 1999, n. 526 e la legge 3 febbraio 2003, n. 14 relative rispettivamente alle leggi comunitarie 1999 e 2002, oltre al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2002, n. 410 , recante l’adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, è stato emanato il Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004 – contenente le Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
Infatti, salva l’applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione di origine o una indicazione geografica, come definita all’art. 14 xdel citato regolamento comunitario, o il segno distintivo o il marchio, registrati, sempre ai sensi del citato regolamento, è sottoposto alle sanzioni amministrative, quando:
-a) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa del mancato controllo della struttura di controllo pubblico, è sottoposto alla sanzione pecuniaria da euro tremila a euro ventimila ;- mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo (sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila); dell’accertata violazione della disciplina di produzione (sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro tredicimila);
b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui l’uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria sa euro cinquecento ad euro tremilacinquecento:
c) per prodotti composti , elaborati o trasformati che recano nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Seguono poi le motivazioni che non costituiscono violazione.

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