Sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004 è pubblicato il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 contenente le Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2081/92 , relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
Tenendo presente, in particolare, la legge 21 dicembre 1999, n. 526 e la legge 3 febbraio 2003, n. 14 relative rispettivamente alle leggi comunitarie 1999 e 2002, oltre al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2002, n. 410 , recante ladozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, è stato emanato il Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004 contenente le Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
Infatti, salva lapplicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione di origine o una indicazione geografica, come definita allart. 14 xdel citato regolamento comunitario, o il segno distintivo o il marchio, registrati, sempre ai sensi del citato regolamento, è sottoposto alle sanzioni amministrative, quando:
-a) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa del mancato controllo della struttura di controllo pubblico, è sottoposto alla sanzione pecuniaria da euro tremila a euro ventimila ;- mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo (sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila); dellaccertata violazione della disciplina di produzione (sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro tredicimila);
b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui luso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria sa euro cinquecento ad euro tremilacinquecento:
c) per prodotti composti , elaborati o trasformati che recano nelletichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Seguono poi le motivazioni che non costituiscono violazione.
Infatti, salva lapplicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione di origine o una indicazione geografica, come definita allart. 14 xdel citato regolamento comunitario, o il segno distintivo o il marchio, registrati, sempre ai sensi del citato regolamento, è sottoposto alle sanzioni amministrative, quando:
-a) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa del mancato controllo della struttura di controllo pubblico, è sottoposto alla sanzione pecuniaria da euro tremila a euro ventimila ;- mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo (sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila); dellaccertata violazione della disciplina di produzione (sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro tredicimila);
b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui luso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria sa euro cinquecento ad euro tremilacinquecento:
c) per prodotti composti , elaborati o trasformati che recano nelletichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Seguono poi le motivazioni che non costituiscono violazione.
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