In base alle conclusioni della circolare, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato e delle modalità e delle circostanze del singolo caso: età del figlio, lunghezza della deviazione, tempo di sosta, assenza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio. Deve cioè essere evidente la necessità di effettuare tale percorso per il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari (per la cui violazione è prevista anche una sanzione penale).
Con la circolare n. 62/2014, del 18 dicembre, INAIL stabilisce delle linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere in caso di deviazioni di percorso per ragioni personali.
La circolare INAIL n. 62 del 18 dicembre 2014 “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali” tratta la possibilità di estensione della tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante il percorso interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola.
Fonte: INAIL
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