Indicazioni per l’operatività nel settore degli ammendanti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2005 è pubblicata la Circolare 22 marzo 2005 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio contenente le “Indicazioni per l’operatività nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003,n.203”.

Innanzitutto, si deve intendere per ammendante, qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno.
Con questa Circolare, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio vuole chiarire che cosa si deve intendere per materiali riciclati, utilizzando rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata e ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio. Nel caso specifico, vengono fornite le indicazioni tecniche riguardanti gli ammendanti compostati (compostato verde ACV e compostato misto ACM), ovvero il metodo di preparazione e i componenti essenziali, i criteri concernenti la valutazione, i requisiti richiesti, le indicazioni concernenti la denominazione del tipo, elementi oppure sostanze il cui titolo deve essere dichiarato e caratteristiche diverse da dichiarare. Secondo la Circolare, la tecnologia impiegata per la produzione di ammendanti non impone particolari limiti. Il limite minimo di materiali organici è pertanto pari al 100%.
L’entità effettiva di rifiuti dovrà essere dichiarato nell’ambito dell’allegato A – riportato nella circolare stessa- e da apposita certificazione. Eventuali ulteriori parametri, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, potranno essere aggiunti in funzione dell’evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di settore disponibili.
In merito al materiale riciclato e alle categorie di prodotti, la Circolare indica a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, i seguenti prodotti realizzando prodotti organici derivanti dal post-consumo iscrivibili nel repertorio del riciclaggio:
-Ammendante per ricarichi di sostanza organica per parchi e giardini;
-Ammendante per la cura di aree verdi ricreative e sportive;
-Ammendante per la costruzione del verde urbano;
-Ammendante per la ricostituzione della copertura vegetale delle discariche;
-Ammendante per la ricostruzione della copertura vegetale negli interventi di bonifica;
-Ammendante per colture estensive;
-Ammendante per colture protette;
-Ammendante per colture in contenitore;
-Ammendante per colture di pregio (orticole, fioricole, vivai, ecc.);
-Ammendante per aiuole, aree spartitraffico;
-Ammendante per particolari interventi paesaggistici (tetti verdi, barriere fonoassorbenti,ecc).
Fermo restando quanto disposto dalla legge n. 748/1984 e successive modificazioni rispetto agli standards qualitativi, gli ammendanti ACV e ACM, iscritti al repertorio del riciclaggio, devono presentare contestualmente : medesimo uso, ancorché con aspetto, caratteristiche o ciclo produttivo diverso; prestazioni sostanzialmente conformi all’utilizzo cui sono destinati.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo