Indumenti Protettivi e Indumenti di Lavoro: Differenze, Regolamentazione, Aspetti tecnici e Giurisprudenziali. Di Virginio Galimberti e Anna Guardavilla

L’inquadramento tecnico delle due categorie, la definizione dei soggetti su cui gravano gli obblighi del lavaggio e della retribuzione dei tempi di “percorrenza” e “vestizione”, gli orientamenti della Cassazione fino alla recente sentenza del 17 giugno 2014

LE DIFFERENZE TRA INDUMENTI PROTETTIVI E INDUMENTI DI LAVORO E LA LORO REGOLAMENTAZIONE
Inquadramento tecnico delle due categorie – Su chi gravano gli obblighi del lavaggio e della retribuzione dei tempi di “percorrenza” e “vestizione” – Gli orientamenti della Cassazione fino alla recente sentenza del 17 giugno 2014.
Di Virginio Galimberti e Anna Guardavilla

Si riporta di seguito un breve estratto del paragrafo 1 (di V. Galimberti) e un breve estratto del paragrafo 2 (di A. Guardavilla).

“1. INDUMENTI DA LAVORO E DPI

L’“USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” è regolamentato al Titolo III Capo II del Il D.Lgs.81/2008.
Tali dispositivi, contemplati sia nella Direttiva Europea 89/686/CEE (destinata al fabbricante di DPI e recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs.475/92) e sia nella Direttiva Europea 89/656/CEE (destinata all’utilizzatore di DPI e riportata nel titolo III del Testo Unico dopo il recepimento nel nostro ordinamento con il D.Lgs.626/94) vengono definiti (differenziandosi tra le due Direttive semplicemente per la limitazione al solo mondo del lavoro per la 89/656/CEE) come:
“……….. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta …….…. allo scopo di essere protetti contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute……..” (art. 74 del D.Lgs.81/2008).
Sono esclusi, sempre secondo l’art. 74 dello stesso decreto (comma 2):
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
Ne viene di conseguenza che tutte le volte che si è in presenza di un rischio e ci si deve proteggere dallo stesso, è necessario, nel caso in cui non si riesca ad eliminarlo con misure tecniche adeguate o organizzazione del lavoro, ricorrere all’uso dei DPI.
Nella lettura del testo del D.Lgs.81/2008 ricorre spesso la distinzione tra “indumento da lavoro” e “indumento di protezione (o protettivo)” o “Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)”…………..
[…]

Il paragrafo prosegue nell’area riservata agli abbonati.

2 LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE

2.1 LA DIFFERENZA TRA INDUMENTI DI LAVORO E PROTETTIVI IN GIURISPRUDENZA: ANALISI DELLA RECENTE CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, 17 GIUGNO 2014 N.13745

In questa recente sentenza la Cassazione fa una importante distinzione tra abiti di lavoro e indumenti di lavoro qualificabili come DPI.
Secondo la Corte, nella fattispecie, “l’obbligo di carattere generale del datore di lavoro, di mantenere a dovere gli abiti da lavoro in quanto tali” era “ipotizzabile solo ove gli indumenti forniti potevano essere configurati come DPI” in quanto, come sostenuto in secondo grado dalla Corte d’Appello, “solo in tal caso sorgerebbe in capo all’amministratone l’obbligo di tenere indenni i lavoratori dai costi e dai disagi del loro frequente lavaggio”.

La Cassazione precisa che “la correttezza della decisione in ordine alla insussistenza di un generale obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla manutenzione ed al lavaggio degli indumenti (ove questi, pur non costituendo DPI, per le peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa, fossero soggetti a sporcarsi di frequente) non contrasta, al contrario di quanto assume parte ricorrente, con la giurisprudenza di questa Corte richiamata nella illustrazione delle censure”.
Infatti “tali precedenti concernono espressamente ipotesi nelle quali gli indumenti in relazione ai quali è stata affermato l’obbligo datoriale di provvedere alla manutenzione costituivano DPI…..
[…]

2.2 LA RETRIBUZIONE DEI TEMPI DI “PERCORRENZA” E DI “VESTIZIONE” DEGLI INDUMENTI DI LAVORO. ANALISI DI DUE IMPORTANTI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI………
[…]”

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