Ministero Ambiente, SISTRI: pubblicata guida rapida rifiuti portuali

La guida pubblicata dal Ministero dell’Ambiente il 15 luglio 2014 descrive le procedure relative alla gestione dei rifiuti portuali

Per quanto riguarda l’iscrizione al SISTRI delle imprese di navigazione è opportuno tener presente che:

– l’art. 177, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del medesimo Decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti;

– l’art. 232, dello stesso Decreto, dispone che la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182.

Alla luce di quanto sopra i rifiuti ed i residui del carico prodotti dalle navi e conferiti, per il loro stoccaggio e/o trattamento, agli impianti portuali di raccolta, disciplinati dall’art. 4 del D. Lgs n. 182/2003, e presenti nei porti, non comportano per le navi stesse l’iscrizione al SISTRI con conseguente adempimento degli obblighi previsti dal sistema stesso.

Gli obblighi relativi al SISTRI verranno, in questa ipotesi, assunti dagli impianti portuali di raccolta, i quali essendo impianti realizzati e gestiti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, rientrano fra i soggetti obbligati all’iscrizione
al SISTRI e agli adempimenti conseguenti.

La tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle navi è, comunque, garantita dalla notifica, di cui all’art. 6 del D. Lgs n. 182/2003, che il comandante della nave deve compilare e trasmettere all’Autorità marittima competente.

I porti sono dotati di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico che distinguono in:

I. SERVIZI SVOLTI A TERRA

II. SERVIZI SVOLTI A MARE

I. SERVIZI SVOLTI A TERRA
Gli impianti portuali di raccolta hanno, in genere, una struttura fissa spesso identificata con la sede legale e/o operativa dove, in base ad una concessione di servizio rilasciata a seconda dei casi dall’Autorità Portuale o dall’Autorità Marittima, dispongono di mezzi terrestri e nautici per la raccolta dei rifiuti provenienti dal bordo delle navi, nonché di aree di stoccaggio autorizzate dagli enti di competenza e/o impianti di trattamento oppure di vere e proprie isole
ecologiche per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non, destinati allo smaltimento (D15) ed aree destinate alla raccolta differenziata per il recupero dei rifiuti pericolosi e non (R13).

Le unità locali sono, quindi, identificate con gli impianti portuali di raccolta.

I mezzi, invece, che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti nell’ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta, costituendone parte integrante, non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI e agli adempimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D. Lgs n. 182/2003.

Pertanto il gestore dell’impianto portuale di raccolta si iscriverà:
1. nella categoria produttore/detentore, dichiarando nelle annotazioni della scheda SISTRI la nave, quale produttore originario del rifiuto con l’indicazione del luogo di sosta della nave;
2. nella categoria trasportatori, se il gestore effettua anche il trasporto di detti rifiuti via terra dal proprio impianto verso altri impianti per il successivo trattamento;
3. nella categoria smaltitori/recuperatori, se si hanno anche impianti di recupero e/o smaltimento;
4. nella categoria intermediari qualora svolgano attività di intermediazione di rifiuti.

Dall’arrivo della notifica (art.6, comma 1, D. Lgs. n. 182/2003) da parte delle Capitanerie di Porto e/o Agenzie raccomandatarie marittime, il gestore dell’impianto portuale organizza, entro le 24 ore prima dell’ ingresso della nave
nel porto di approdo, il servizio sulla base degli arrivi e partenze delle navi, tenendo conto delle tipologie dei rifiuti dichiarati nel foglio di notifica, ed invia una squadra operativa per il ritiro di detti rifiuti.

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Fonte: SISTRI

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