Sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 2005 è pubblicata lOrdinanza 10 ottobre 2005 del Ministro della salute riguardante Modifiche ed integrazioni allOrdinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile.
LOrdinanza del 10 ottobre 2005 del Ministro della salute è costituito da un Articolo Unico il quale prevede, fra laltro, che dopo larticolo 1 dellOrdinanza del 26 agosto 2005 venga introdotto il seguente:
Art.1-bis-Il presente articolo stabilisce le modalità che i soggetti facenti parte della filiera avicola rurale sono tenuti ad applicare per assicurare la rintracciabilità di ogni movimentazione dei volatili della specie di cui allart. 2, punto 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993 e successive modifiche.
2.Per i fini di cui al comma 1, il titolare o il responsabile dellincubatoio, dellallevamento di svezzamento, nonché quello delle strutture adibite o utilizzate per il commercio allingrosso,deve:
a) registrare ogni partita di volatili introdotta o uscite dalle proprie strutture, indicando, per ciascuna,la quantità, le specie, la data, la provenienza o la destinazione. La registrazione può essere effettuata anche su registri già in possesso per altri fini;
b) compilare, per ogni partita da movimentare in uscita, il modello 4 di cui al de creto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, come modificato, indicando la struttura di provenienza degli animali.
Art.1-bis-Il presente articolo stabilisce le modalità che i soggetti facenti parte della filiera avicola rurale sono tenuti ad applicare per assicurare la rintracciabilità di ogni movimentazione dei volatili della specie di cui allart. 2, punto 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993 e successive modifiche.
2.Per i fini di cui al comma 1, il titolare o il responsabile dellincubatoio, dellallevamento di svezzamento, nonché quello delle strutture adibite o utilizzate per il commercio allingrosso,deve:
a) registrare ogni partita di volatili introdotta o uscite dalle proprie strutture, indicando, per ciascuna,la quantità, le specie, la data, la provenienza o la destinazione. La registrazione può essere effettuata anche su registri già in possesso per altri fini;
b) compilare, per ogni partita da movimentare in uscita, il modello 4 di cui al de creto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, come modificato, indicando la struttura di provenienza degli animali.
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