Infortunio in un cantiere e costituzione di parte civile del sindacato: sentenza Cassazione Penale

La Suprema Corte, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 32204 del 6 agosto 2009, nel pronunciarsi in merito alle responsabilità per infortunio mortale occorso a due lavoratori in un cantiere, ha ammesso la costituzione di parte civile del sindacato CGIL

Nella fattispecie, i due lavoratori durante le prime ore del pomeriggio “stavano accudendo ai lavori di rimozione di alcune travi in ferro di sostegno dei solai di un vecchio edificio, costituito da un vasto complesso suddiviso in più plessi […], avvalendosi, per come poi accertato, oltre che della fiamma ossidrica (come previsto almeno a quanto si evince dalle fatture prodotte in atti) anche dell’utilizzo di un martello pneumatico per disincagliare le travi nelle parti in cui si trovavano innestate nei muri perimetrali, allorchè, all’improvviso, parte del solaio sul quale stavano operando cedeva trascinando anche porzione del muro di appoggio delle travi, determinandosi così la caduta dei due operai (i cui corpi sono stati trovati al disotto di un cumulo di macerie) da un’altezza di circa mt. 15 ed il loro istantaneo decesso per il grave traumatismo riportato.”
La Cassazione conferma la pronuncia della Corte d’Appello che aveva accertato le responsabilità dell’amministratore unico della società proprietaria dell’edificio (nonché amministratore della società alla quale quella aveva commissionato l’esecuzione dei lavori di “consolidamento e di ristrutturazione” dell’intero edificio), del procuratore della società proprietaria dell’immobile ed anche fiduciario della società proprietaria dell’edificio investito della gestione di tali lavori, ed in ultimo del custode e responsabile del cantiere.
La responsabilità risiedeva, secondo la Corte, “nell’avere tutti e tre gli imputati, il C. quale responsabile del cantiere ed assolvendosi dal medesimo anche le mansioni di custode, consentito che l’esecuzione dei lavori nel corso dei quali si è verificato l’incidente, che ha provocato la morte dei due lavoratori, avvenisse in assoluta violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare di quanto previsto dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 71 e segg. (che si attengono alle precauzioni da osservarsi nel corso dei lavori di demolizione, onde evitare il verificarsi di infortuni), dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 (sulla idoneità tecnico professionale delle imprese e dei soggetti ai quale affidarsi i lavori in appalto o con contratto d’opera) ed ancora, dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 3 sulle informazioni che il datore di lavoro deve dare ai lavoratori autonomi circa i rischi specifici esistenti sul posto di lavoro ove gli stessi sono chiamati a prestare la loro opera.
In generale, nel non avere adottato le opportune misure di sicurezza strutturali (quali la predisposizione di ponteggi od altro) idonee e necessarie al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.”
Nell’esaminare i motivi di ricorso avanzati dai ricorrenti, poi, la Cassazione premette: “In via preliminare si evidenzia la manifesta infondatezza del motivo, comune a tutti i ricorsi, relativo alla dedotta erronea ammissione della costituzione di parte civile del sindacato C.G.I.L.
Questa Corte ha osservato: poichè la L. 20 maggio 1970, N. 300, art. 9 della – Statuto dei Lavoratori – tutela la salute ed integrità fisica degli stessi, riconoscendo loro il diritto, mediante proprie rappresentanze, di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione, l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità, tale rappresentanza è generalmente svolta dalle organizzazioni sindacali cui i lavoratori aderiscano, comportando l’adesione anche il mandato a rappresentarli per l’esercizio dei loro diritti. (V. sezione 4, sentenza n. 10048 del 16.07.1993, Rv. 195706).
Dunque, è corretta la motivazione sul punto della Corte d’Appello laddove ha evidenziato che l’organizzazione sindacale è portatrice di un interesse che è tanto generale quanto specifico dei singoli soggetti che in questa si identificano ed a questa prestano adesione, come nel caso concreto l’infortunato lavoratore.”

AG

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