Infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari

Il Regolamento (CE) N. 997/2002 della Commissione dell’11 giugno 2002

La G.U.C.E. L 152/16 del 12 giugno 2002 pubblica il Regolamento (CE) n. 997/2002 della Commissione dell’ 11 giugno 2002 che stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi. Tale Regolamento si richiama alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’ 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’ introduzione nella Comunità di organismio nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione. A norma della direttiva può essere concessa agli Stati membri una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese ( fino a concorrenza del 50%) direttamente destinate a migliorare, nei posti d’ ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, l’ apparecchiatura e gli impianti necessari per le attività d’ ispezione. Le domande degli Stati membri aventi ad oggetto la partecipazione finanziaria per i posti d’ ispezione fitosanitaria sulle importazioni devono essere indirizzate alla Commissione delle Comunità europee, indicando i dati relativi all’ apparecchiatura e/o agli impianti che lo Stato membro prevede di acquistare nel quadro di un adeguato programma da realizzare.

Fonte: Eur-Lex

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