Il Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 per l’ attuazione della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, conosciuta anche come ” Legge Obiettivo”
Sul S.O. n. 174 della Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 è pubblicato il Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 recante ” Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di interesse nazionale”. Il decreto legislativo si richiama ai contenuti della legge 21 dicembre 2001, n. 443, meglio conosciuta come ” Legge Obiettivo” del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il quale ” promuove – come recita l’ art. 2 del Decreto – le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la vigilanza da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture”. Oggetto del Decreto legislativo è la regolamentazione della progettazione, l’ approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l’ approvazione secondo quanto previsto dall’ articolo 13 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell’ articolo 1 della legge cosiddetta ” obiettivo”. Uno dei punti essenziali del decreto è quello di affidare, per gli interventi superiori ai 250 milioni di euro, al ” general contractor” l’ affidamento e la gestione delle opere da realizzare. Infatti, il ” general contractor” o contraente generale è il soggetto aggiudicatore al quale, in deroga alla legge Merloni del 1994, la legge “obiettivo” affida ad un soggetto ” dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’ opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ ultimazione dei lavori” (art. 9).Il decreto modifica, inoltre, il regime giuridico della concessione ,modificando la relativa legge 166/2002. Infatti, le nuove concessioni potranno avere una durata superiore ai 30 anni e l’ ente concedente potrà compensare il concessionario con un prezzo anche superiore al 50% dell’ importo dell’ opera. Per le concessioni già affidate, relative ad infrastrutture, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori. Per quanto riguarda il progetto preliminare, l’ art. 3 del decreto legislativo, prevede che non sia sottoposto alla conferenza dei servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni di questo articolo, è approvato dal CIPE che decide a maggioranza con il consenso, ai fini dell’ intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l’ opera. Dunque, gli enti locali sono esclusi da una pronuncia diretta, capace di bloccare la progettazione dell’ infrastruttura.L’ art. 3 del decreto prevede che, qualora l’ opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare debba essere corredato anche dallo studio di impatto ambientale. Sono esclusi dalla procedura di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’ art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
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