E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 117 del 22 maggio 2007) il decreto del Ministero dell’Interno 9 Maggio 2007, recante direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
E’ entrato in vigore il decreto del Ministero dell’Interno 9 Maggio 2007, che definisce gli aspetti procedurali e i criteri da adottare per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, utilizzando, in alternativa a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998,
l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.
L’articolo 2 del decreto definisce il campo di applicazione nel seguente modo: “In presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificita’, la metodologia descritta nel presente decreto puo’ essere applicata:
a) per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso di attivita’ non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
b) per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.”
L’articolo 6 è dedicato ai sistemi di gestione antincendio:
“Sistema di gestione della sicurezza antincendio
1. La progettazione antincendio eseguita mediante l’approccio ingegneristico comporta la necessita’ di elaborare un documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attivita’.
2. L’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio e’ soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La prima verifica del SGSA avviene in concomitanza con il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le verifiche successive hanno cadenza pari alla validita’ del certificato di prevenzione incendi e, in ogni caso, non superiore a sei anni.
4. La verifica del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui all’art. 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. L’importo da corrispondere per la verifica del SGSA e’ uguale a quello dovuto per il sopralluogo; tale importo va pertanto sommato a quello previsto per il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi o a quello previsto per il rinnovo del
certificato medesimo.
5. Qualora l’esito della verifica del SGSA rilevi la mancanza dei requisiti previsti, il Comando provinciale dei vigili del fuoco sospende la validita’ del certificato di prevenzione incendi e provvede a darne comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita’ competenti ai fini dei provvedimenti
da adottare nei rispettivi ambiti.”
l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.
L’articolo 2 del decreto definisce il campo di applicazione nel seguente modo: “In presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificita’, la metodologia descritta nel presente decreto puo’ essere applicata:
a) per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso di attivita’ non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
b) per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.”
L’articolo 6 è dedicato ai sistemi di gestione antincendio:
“Sistema di gestione della sicurezza antincendio
1. La progettazione antincendio eseguita mediante l’approccio ingegneristico comporta la necessita’ di elaborare un documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attivita’.
2. L’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio e’ soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La prima verifica del SGSA avviene in concomitanza con il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le verifiche successive hanno cadenza pari alla validita’ del certificato di prevenzione incendi e, in ogni caso, non superiore a sei anni.
4. La verifica del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui all’art. 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. L’importo da corrispondere per la verifica del SGSA e’ uguale a quello dovuto per il sopralluogo; tale importo va pertanto sommato a quello previsto per il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi o a quello previsto per il rinnovo del
certificato medesimo.
5. Qualora l’esito della verifica del SGSA rilevi la mancanza dei requisiti previsti, il Comando provinciale dei vigili del fuoco sospende la validita’ del certificato di prevenzione incendi e provvede a darne comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita’ competenti ai fini dei provvedimenti
da adottare nei rispettivi ambiti.”
AG
Fonte: Comune di Jesi
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