La Sentenza del 31/01/2006 della Corte di Giustizia europea-Grande Sezione, nella Causa n.C-503/03 che riportiamo nel link ha stabilito che la segnalazione del SIS (Sistema Informativo Schengen) di un cittadino di un paese terzo per motivi di pubblica sicurezza non legittima il rifiuto allingresso senza effettiva verifica delle condizioni di pericolosità effettive e attuali.
Per comprendere la portata innovativa del provvedimento emanato dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dellUE nella Causa C-503/03 del 31 gennaio 2006, occorre ricordare che larchivio informatico di Schengen è lo strumento utilizzato dal Ministero dellInterno per verificare la esistenza di condanne penali a carico del cittadino straniero commessi nei Paesi aderenti al Trattato.
Larticolo 25 paragrafo 2, della convenzione di Schengen prevede in questo caso losservanza della seguente procedura:Qualora risulta che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle parti contraenti è segnalato ai fini della non ammissione, la parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare ilo titolo stesso.
Se il documento di soggiorno non viene ritirato , la parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di questultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.
Può accadere che un cittadino straniero venga segnalato nel SIS da uno Stato membro dello spazio Schengen sulla base dellarticolo 96 della Schengen, mentre risiede regolarmente in un altro Stato membro.
Come hanno sottolineato alcuni giuristi, tale situazione appare illogica poiché una persona regolarmente residente nel territorio di uno Stato membro dello spazio Schengen non può contemporaneamente essere registrata nel SIS in quanto persona indesiderabile nello spazio Schengen.
Eimportante, pertanto, che ogni Autorità di protezione dati , quando scopra che il cittadino straniero si trovi nella situazione sopra descritta, verifichi il rispetto della procedura prevista dal citato art.25, paragrafo 2, della convenzione Schengen con la conseguente cancellazione della segnalazione della persona in questione.
Larticolo 25 paragrafo 2, della convenzione di Schengen prevede in questo caso losservanza della seguente procedura:Qualora risulta che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle parti contraenti è segnalato ai fini della non ammissione, la parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare ilo titolo stesso.
Se il documento di soggiorno non viene ritirato , la parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di questultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.
Può accadere che un cittadino straniero venga segnalato nel SIS da uno Stato membro dello spazio Schengen sulla base dellarticolo 96 della Schengen, mentre risiede regolarmente in un altro Stato membro.
Come hanno sottolineato alcuni giuristi, tale situazione appare illogica poiché una persona regolarmente residente nel territorio di uno Stato membro dello spazio Schengen non può contemporaneamente essere registrata nel SIS in quanto persona indesiderabile nello spazio Schengen.
Eimportante, pertanto, che ogni Autorità di protezione dati , quando scopra che il cittadino straniero si trovi nella situazione sopra descritta, verifichi il rispetto della procedura prevista dal citato art.25, paragrafo 2, della convenzione Schengen con la conseguente cancellazione della segnalazione della persona in questione.
Fonte: Corte di Giustizia Europea
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