Circolare N. 5 del 30 settembre 2020
Oggetto: Art. 12 bis, d.l. n. 76/2020 introdotto dalla L. n. 120/2020 – potere di disposizione. Prime indicazioni per il personale ispettivo.
L’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), introdotto in sede di conversione dalla L. n. 120/2020, ha riformato gli istituti della diffida accertativa per crediti patrimoniali e della disposizione già disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 12 e 14 del d.lgs. n. 124/2004.
Trattasi di modifiche che, da un lato, semplificano l’utilizzo di tali poteri da parte del personale ispettivo e, dall’altro, ampliano sensibilmente la possibilità di garantire una tutela sostanziale ai lavoratori.
Con la presente circolare – condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è in merito espresso con nota prot. 9860 del 28 settembre u.s. – si forniscono le prime indicazioni per un corretto utilizzo del potere di disposizione da parte del personale ispettivo.
Analoghe prescrizioni seguiranno riguardo alle modifiche apportate dal legislatore in tema di diffida accertativa.
Il nuovo potere di disposizione
L’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 ha integralmente sostituito l’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, ampliando notevolmente l’ambito di applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo ai fini della tutela dei lavoratori e, più in generale, del rispetto della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.
Articolo 14
(Disposizioni del personale ispettivo)
1. Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.
Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.
3. La mancata ottemperanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all’articolo 13 comma 2 del presente decreto.
La nuova formulazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 prevede infatti la “possibilità” di adottare la disposizione “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” introducendo – come meglio si dirà in seguito – un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione.
Raccordo sistematico
Va premesso che la riedizione dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 non incide sulla vigenza degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 520/1955 che disciplinano l’originario potere di disposizione.
L’intervento operato dall’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 produce esclusivamente l’effetto di estendere tale potere, rendendolo applicabile:
− “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” (art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 come sostituito dall’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020);
− “in materia di prevenzione infortuni” nonché “per l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all’Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale” (art. 10, d.P.R. n. 520/1955).
Parimenti, in relazione alle diverse tipologie di disposizione, permangono differenti regimi sanzionatori.
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