Con la Circolare n.132 del 20 settembre 2004,la Direzione centrale Vigilanza delle Entrate contributive dell INPS, chiarisce alcune novità contenute nel Decreto legislativo 124/2004 sugli indirizzi operativi nellattività di vigilanza dello stesso Istituto previdenziale.
La Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa – Direzione Centrale delle Entrate Contributive dellIstituto Nazionale della Previdenza Sociale, facendo riferimento a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 23 aprile 2004,n.124 recante la Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro,a norma dell art. 8 della legge 3 febbraio 2003,n.30,e dalle conseguenti circolari ministeriali,ha diramato la Circolare n. 132 del 20 settembre 2004, fornendo chiarimenti in ordine alla disciplina della vigilanza sullapplicazione della normativa sulla previdenza,sottolineando lampliamento dei poteri di ispezione. Intanto,con la citata Circolare,lINPS ricorda che,in attesa dellemanazione del Decreto Ministeriale al quale è demandata la definizione delle modalità di attuazione e funzionamento della banca dati telematica sulla quale far affluire tutte le informazioni circa l inizio e i risultati delle singole verifiche, da qualsiasi amministrazione siano state effettuate, le informazioni dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica, secondo modalità da definire in sede locale. LINPS precisa altresì che sulla base di quanto previsto dal Decreto legislativo 124/2004, e in particolare dagli artt. 6 e 13,i poteri attribuiti agli ispettori previdenziali vengono non solo confermati,ma ampliati: confermati in quanto il comma 3 dell art. 6 ribadisce le disposizioni già vigenti sul conferimento agli ispettori previdenziali dei vari poteri di accesso ai locali, di esame delle scritture aziendali, di acquisizione delle dichiarazioni da datori e prestatori di lavoro; ampliati perché viene attribuito ,dal comma 4 dellart. 13,agli ispettori previdenziali il potere di diffida nei casi di comportamenti illeciti, dai quali derivino sanzioni amministrative, accertati nel corso di un ispezione e che possono considerarsi sanabili.
Altro argomento di interesse chiarito nella Circolare è, inoltre, introduzione, in materia di lavoro e previdenza-assicurativa, del diritto di interpello da esercitare esclusivamente da parte di Enti pubblici,associazioni di categoria e ordini professionali su questioni di ordine generale circa l applicazione della normativa. Per quanto riguarda la competenza dellINPS ,l interpello riguarderà materie strettamente previdenziali, come,ad esempio,inquadramenti,imponibile contributivo, ecc.e potrà essere inviato, solo in via telematica,alla Direzione Centrale Entrate Contributive. Non potranno essere inoltrati,sotto forma di interpello, quesiti di carattere particolare o proposti da singole aziende.
Altro argomento di interesse chiarito nella Circolare è, inoltre, introduzione, in materia di lavoro e previdenza-assicurativa, del diritto di interpello da esercitare esclusivamente da parte di Enti pubblici,associazioni di categoria e ordini professionali su questioni di ordine generale circa l applicazione della normativa. Per quanto riguarda la competenza dellINPS ,l interpello riguarderà materie strettamente previdenziali, come,ad esempio,inquadramenti,imponibile contributivo, ecc.e potrà essere inviato, solo in via telematica,alla Direzione Centrale Entrate Contributive. Non potranno essere inoltrati,sotto forma di interpello, quesiti di carattere particolare o proposti da singole aziende.
Fonte: INPS
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