INPS: tutela del reddito per i co.co.pro.

Con la Circolare n. 36 del 9 marzo 2010, l’INPS ha fornito alcune istruzioni procedurali circa l’istituto sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche, introdotto, in via sperimentale, con l’art.19, comma 2, della Legge 2/09, con le integrazioni dell’articolo 7-ter della Legge n. 33/09 e ampliandone, per l’anno 2010, i requisiti e la misura.

L’art.2, comma 130, legge n. 191/09, nel riformulare l’rt. 19, comma 2, del citato D.L. n. 185/08, prevede testualmente:
“2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione, pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro d almeno due mesi;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data”.

(LG-FF)

Fonte: INPS

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