Con la Circolare n. 36 del 9 marzo 2010, lINPS ha fornito alcune istruzioni procedurali circa listituto sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi di cui allarticolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche, introdotto, in via sperimentale, con lart.19, comma 2, della Legge 2/09, con le integrazioni dellarticolo 7-ter della Legge n. 33/09 e ampliandone, per lanno 2010, i requisiti e la misura.
Lart.2, comma 130, legge n. 191/09, nel riformulare lrt. 19, comma 2, del citato D.L. n. 185/08, prevede testualmente:
2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in ununica soluzione, pari al 30% del reddito percepito lanno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui allarticolo 61, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso lINPS di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dallarticolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito lanno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo allanno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro d almeno due mesi;
e) risultino accreditate nellanno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in ununica soluzione, pari al 30% del reddito percepito lanno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui allarticolo 61, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso lINPS di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dallarticolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito lanno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo allanno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro d almeno due mesi;
e) risultino accreditate nellanno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
(LG-FF)
Fonte: INPS
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