La Direttiva 2002/80/CE della Commissione europea del 3 ottobre 2002 pubblicata sulla G.U.C.E. L 291/20 del 28 ottobre 2002
Sulla G.U.C.E. L 291/20 del 28 ottobre 2002 è pubblicata la Direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l’ inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.La direttiva 70/220/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE che prevede un nuovo metodo per verificare la conformità dei veicoli in circolazione. Prescrive il tipo di informazioni che il costruttore deve raccogliere e comunicare all’ autorità di omologazione per consentirle di verificare se i veicoli in circolazione rimangono conformi alle prescrizioni previste, nonché completare la definizione dei veicoli che possono essere considerati ” fonte di emissioni fuori linea ” nel caso in cui un campione rappresentativo dei veicoli di un tipo sia sottoposto a prove e analisi statistiche destinate ad accertare le caratteristiche delle emissioni di tale tipo di veicoli. La direttiva 70/220/CEE ha introdotto, inoltre, disposizioni relative ai sistemi OBD. Tenuto conto che a partire dal 1° gennaio 2003 i nuovi tipi di veicoli alimentati a gas devono essere equipaggiati con un sistema OBD, la direttiva 70/220/CEE va aggiornata per tener conto del progresso tecnico e in particolare delle nuove definizioni degli ulteriori codici standard di errore diagnostico, degli ulteriori codici di errore diagnostico specifici dei costruttori e dei nuovi codici esadecimali, nonché delle norme ISO 1 5031-6 e SAEJ2012 che sono state aggiornate. Inoltre, la direttiva 70/220/CEE viene modificata anche per quanto riguarda il tenore di zolfo della benzina e del gasolio in vendita nella Comunità dal 1° gennaio 2005 che non dovrà superare i 50/kg ( parti per milione). Conseguentemente se, a decorrere dal 1° luglio 2003, un nuovo tipo di veicolo non è conforme alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE ” come modificata dalla presente direttiva”, gli Stati membri non rilasciano più né l’ omologazione CE né l’ omologazione nazionale. L’ Allegato alla nuova direttiva riporta dettagliatamente le modifiche degli allegati I, II, III, IX, Ixa, X, XI e XIII della direttiva 70/220/CEE.
Fonte: Eur-Lex
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