Riconoscimento delle qualifiche professionali nell’ ambito dell’ UE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2002 il relativo Decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2002 è pubblicato il Decreto Legislativo 20 settembre 2002, n. 229 recante ” Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche”. Il presente decreto legislativo – come si legge all’ art. 1 – detta disposizioni per assicurare l’ esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi nei settori di attività descritti nell’ allegato A del decreto stesso. I soggetti beneficiari sono: a) i cittadini degli Stati membri dell’ Unione Europea; b) società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell’ Unione europea ed aventi la sede sociale, l’ amministrazione centrale o il centro di attività principale all’ interno dell’ Unione europea, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all’ interno dell’ Unione europea, la loro attività, presenti un legame effettivo e continuato con l’ economia di uno Stato membro dell’ Unione Europea. Alle suddette condizioni, le conoscenze e competenze attestati da diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da un’ altro Stato membro dell’ Unione europea sono riconosciute in Italia per l’ accesso o l’ esercizio autonomo o subordinato di attività di cui al citato Allegato A del decreto. Per la prima parte delle attività di tale Allegato, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d’ origine o di provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione dello Stato italiano, tenuto conto anche, ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla Risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, a scelta del richiedente.Il decreto citato n. 319/1994 reca ” Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE”. Gli articoli 9 e 10 del decreto attuativo recitano, rispettivamente, che: 1- Il tirocinio di adattamento consiste nell’ esercizio dell’ attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato; 2- La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all’ esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza. Saranno le regioni e le province autonome ad individuare l’ autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.Il riconoscimento ha valore su tutto il territorio nazionale e il relativo procedimento di riconoscimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario.

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