Con il DPCM 6 ottobre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 viene modificato il DPCM dell8 marzo 2002 recante le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dellinquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
Lemanazione del Decreto del Presidente del Consiglio 6 ottobre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 -, modificando il precedente DPCM 8 marzo 2002 recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dellinquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione, intende dare seguito, in parte, agli impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra concordati nellambito del Protocollo di Kyoto assunti dallItalia e dallUnione europea. In particolare, il decreto evidenzia lobiettivo di promuovere luso di biomasse agro-zootecniche forestali per la produzione di energia rinnovabile, così come previsto dal Programma nazionale energia rinnovabile da biomasse, predisposto dal Ministero per le politiche agricole e forestali dintesa con i Ministri dellambiente, dellindustria, dei trasporti, delle finanze e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della Delibera CIPE n. 197 del 19 novembre 1998.
Tenendo presente laggiornamento della norma tecnica europea EN 14213 (2003) contenente le caratteristiche e i metodi di prova del biodiesel per riscaldamento e ritenuta lopportunità di qualificare talune biomasse vergini come combustibili indipendentemente dalla previsione di caratteristiche inerenti la commercializzazione e limpiego, il DPCM 8 ottobre 2004 modifica in alcuni punti due allegati (I e III) al DPCM 8 marzo 2002, in particolare:
-lallegato I : caratteristiche e metodi di prova dei combustibili liquidi e solidi;
-lallegato III : individuazione delle biomasse combustibili e delle loro condizioni di utilizzo.
Allallegato III, punto 1 del DPCM 8 marzo 2002 le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
e) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.
Inoltre, allallegato III è aggiunta la lettera f) riguardante la sansa di oliva disoleata, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per lestrazione dellolio di sansa destinato allalimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purchè i predetti trattamenti siano effettuati allinterno del medesimo impianto.
Tenendo presente laggiornamento della norma tecnica europea EN 14213 (2003) contenente le caratteristiche e i metodi di prova del biodiesel per riscaldamento e ritenuta lopportunità di qualificare talune biomasse vergini come combustibili indipendentemente dalla previsione di caratteristiche inerenti la commercializzazione e limpiego, il DPCM 8 ottobre 2004 modifica in alcuni punti due allegati (I e III) al DPCM 8 marzo 2002, in particolare:
-lallegato I : caratteristiche e metodi di prova dei combustibili liquidi e solidi;
-lallegato III : individuazione delle biomasse combustibili e delle loro condizioni di utilizzo.
Allallegato III, punto 1 del DPCM 8 marzo 2002 le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
e) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.
Inoltre, allallegato III è aggiunta la lettera f) riguardante la sansa di oliva disoleata, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per lestrazione dellolio di sansa destinato allalimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purchè i predetti trattamenti siano effettuati allinterno del medesimo impianto.
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