Riconoscimento dei benefici per gli esposti all’amianto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 è pubblicato il Decreto 27 ottobre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull’attuazione dell’art. 47 del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

Il Decreto 27 ottobre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 – prevede che per i lavoratori che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a 10 anni, in attività lavorative comportanti esposizione all’amianto (coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi; produzione di manufatti contenenti amianto; fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto; coibentazione con amianto; deicoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari; demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto; movimentazione, manipolazione, ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto; raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto), in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su 8 ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo di esposizione all’amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.
I lavoratori interessati devono presentare domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto, predisposta secondo lo schema ministeriale, alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. L’avvio del procedimento di accertamento dell’INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema allegato al decreto, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l’adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività comportanti l’esposizione all’amianto. La certificazione della sussistenza e della durata dell’esposizione all’amianto deve essere rilasciata dall’INAIL entro il 1° anno dalla conclusione dell’accertamento tecnico. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall’INAIL può presentare domanda di pensione all’ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici previdenziali riconosciuti. Il Decreto stabilisce, infine, che ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, e che abbiano già maturato alla suddetta del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13 della legge n. 257/1992, si applica la disciplina previdente, fermo restando – qualora non abbiano già provveduto – l’obbligo di presentazione della domanda di certificazione entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

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