Inquinamento atmosferico e caratteristiche merceologiche dei combustibili

Con il DPCM 6 ottobre 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 – viene modificato il DPCM dell’8 marzo 2002 recante le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

L’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio 6 ottobre 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 -, modificando il precedente DPCM 8 marzo 2002 recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione, intende dare seguito, in parte, agli impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra concordati nell’ambito del Protocollo di Kyoto assunti dall’Italia e dall’Unione europea. In particolare, il decreto evidenzia l’obiettivo di promuovere l’uso di biomasse agro-zootecniche – forestali per la produzione di energia rinnovabile, così come previsto dal Programma nazionale energia rinnovabile da biomasse, predisposto dal Ministero per le politiche agricole e forestali d’intesa con i Ministri dell’ambiente, dell’industria, dei trasporti, delle finanze e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della Delibera CIPE n. 197 del 19 novembre 1998.
Tenendo presente l’aggiornamento della norma tecnica europea EN 14213 (2003) contenente le caratteristiche e i metodi di prova del biodiesel per riscaldamento e ritenuta l’opportunità di qualificare talune biomasse vergini come combustibili indipendentemente dalla previsione di caratteristiche inerenti la commercializzazione e l’impiego, il DPCM 8 ottobre 2004 modifica in alcuni punti due allegati (I e III) al DPCM 8 marzo 2002, in particolare:
-l’allegato I : caratteristiche e metodi di prova dei combustibili liquidi e solidi;
-l’allegato III : individuazione delle biomasse combustibili e delle loro condizioni di utilizzo.
All’allegato III, punto 1 del DPCM 8 marzo 2002 le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
e) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.
Inoltre, all’allegato III è aggiunta la lettera f) riguardante la sansa di oliva disoleata, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l’estrazione dell’olio di sansa destinato all’alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purchè i predetti trattamenti siano effettuati all’interno del medesimo impianto.

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