Tutela della salute dei non fumatori

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 è pubblicata la Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della salute recante le Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 6 gennaio 2003, n. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori.

Nell’approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori – prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto – legge 9 novembre 2004, n. 266 – il Ministro della salute, Sirchia, ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti e utili indicazioni sulla portata della legge anti-fumo, diramando la Circolare 17 dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
Partendo dal quadro normativo di riferimento, indicante cronologicamente i provvedimenti diramati dal 1975 ad oggi, la Circolare premette che l’art. 51 della legge 3/2003 persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori con l’obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste. Sottolineando che il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale e che la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo del tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro paese e dell’Unione europea, la nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni. Il divieto di fumare trova applicazione – si legge nella Circolare ministeriale – non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto “ utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E’infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni causati dal fumo.
Come abbiamo già segnalato la nostra Associazione – che considera il “ vizio “ del fumo una forma di autolesionismo per la salute dell’uomo – contribuirà con il Dossier n. 68 in distribuzione a gennaio 2005 ad affrontare in modo scientifico e normativo le tematiche legate al fumo.

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