E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 261 del 9.11.2007) il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 emanato in attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.
Il decreto consta di 15 articoli ed entrerà in vigore a partire dal 24 novembre 2007.
Le finalità sono specificate dall’articolo 1: “Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate all’articolo 3, comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.”
L’articolo 3 definisce l’ambito di applicazione del decreto:
“1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:
a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui e’ applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
b) nelle acque territoriali;
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
e) in alto mare.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali”.
Le finalità sono specificate dall’articolo 1: “Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate all’articolo 3, comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.”
L’articolo 3 definisce l’ambito di applicazione del decreto:
“1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:
a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui e’ applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
b) nelle acque territoriali;
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
e) in alto mare.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali”.
AG
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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