Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 135/1 del 23-5-2008 è pubblicato il Regolamento n. 48 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) – Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

Si tratta di un “Atto adottato da organi creati da accordi internazionali” e adottato a norma dei trattati CE/Euratom. Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M ed N, nonché ai loro rimorchi (categoria O.
I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa devono essere montati in modo che, nelle normali condizioni di impiego definite ai punti 2.24, 2.24.1 e 2.24.2 del citato Regolamento e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti, conservino le caratteristiche imposte dal regolamento stesso e che il veicolo possa soddisfare le prescrizioni previste. In particolare, occorre evitare che si possa effettuare inavvertitamente un’erronea regolazione delle luci.
Per tutti di dispositivi di segnalazione luminosa, anche per quelli posti sulle pareti laterali, l’asse di riferimento della luce insalata sul veicolo deve essere parallelo al piano di appoggio dei veicolo sulla strada. Inoltre, questo asse deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo nel caso dei catadiottri laterali e delle luci di posizione laterali e parallelo a questo piano per tutti gli altri dispositivi di segnalazione. In ogni direzione è ammessa un tolleranza di +/- 3°. Inoltre se il costruttore ha previsto disposizioni particolari per l’installazione, esse devono essere rispettate.
L’altezza e l’orientamento delle luci devono essere verificati, salvo prescrizioni particolari, quando il veicolo è a vuoto e si trova su una superficie piana e orizzontale nelle condizioni definite ai punti 2.24, 2.24.1 e 2.24.2 del regolamento e, nel caso sia installato un AFS, quando il sistema è posto allo stato neutro.

(LG-SP)

Fonte: Eur-Lex

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