Installazione depositi GPL: regola tecnica di prevenzione incendi

Il Decreto 14 maggio 2004 del Ministero dell’ interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2005.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004 è pubblicato il Decreto 14 maggio 2004 emanato dal Ministro dell’ interno in collaborazione con ilo Ministro delle attività produttive riguardante l’ ” Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’ installazione e l’ esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3″. In relazione al progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’ art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982,n. 577 e ai successivi provvedimenti, in particolare la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione ed all’ espletamento delle procedure di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, è stata rilevata la necessità da parte dei ministeri competenti di aggiornare le vigenti disposizioni di prevenzione incendi in materia.Le disposizioni del nuovo decreto ministeriale si applicano ai depositi di nuova installazione. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. I depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 ( pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984, devono essere adeguati alle disposizioni contenute nell’ allegato tecnico al decreto entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i depositi in possesso di certificazione di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformità favorevole sul progetto espresso dal Comando provinciale dei VV.FF competente per territorio ai sensi dell’ art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998,n. 37, non sussiste alcun obbligo di adeguamento. Inoltre, le disposizioni del presente decreto interministeriale non si applicano agli impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonché ai depositi ad uso commerciale ( cioè impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili) per i quali valgono le specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

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