Sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2007 è pubblicato il Decreto 22 ottobre 2007 del Ministro dellInterno recante Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
Dunque, il Decreto del Ministro dellinterno del 22 ottobre 2007, è stato emanato in quanto è stata rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice elettrica a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW.
Con lemanazione di tale decreto viene espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE.
Viene ricordato che le disposizioni di al decreto 22 ottobre 2007no n si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per linstallazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti, le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.
Gli obiettivi del decreto ai fini della prevenzione incendi sono quelli di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni.
(LG-FF)
Con lemanazione di tale decreto viene espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE.
Viene ricordato che le disposizioni di al decreto 22 ottobre 2007no n si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per linstallazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti, le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.
Gli obiettivi del decreto ai fini della prevenzione incendi sono quelli di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni.
(LG-FF)
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