Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE è pubblicato il Regolamento (CE) N. 62/2006 della Commissione del 23 dicembre 2006 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

A norma dell’articolo 2, lettera c) della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 19 marzo 2001, il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale è diviso in sottosistemi di natura funzionale o strutturale. Ciascuno di questi sottosistemi deve essere oggetto di una specifica tecnica di interoperabilità (STI). Il primo passo per istituire una STI consiste nell’elaborazione di un progetto di STI da parte dell’Associazione europea per l’interoperabilità ferroviaria (AEIF) che è stata designata quale organismo comune rappresentativo. L’AEIF ha quindi ricevuto l’incarico di redigere un progetto di STI per il sottosistema “Applicazioni telematiche per il trasporto di merci di cui alla direttiva 2001/16/CE stabilendo che le condizioni per realizzare l’interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale riguardano la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, il rinnovo e l’esercizio delle infrastrutture e del materiale rotabile che contribuiscono al funzionamento del sistema.
Ai fini dell’applicazione della disposizioni della STI, è stato adottato il Regolamento (CE)n. 62/2006 della Commissione del 21 dicembre 2005 destinato ad una ampia categoria di soggetti interessati e che riporta la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario convenzionale di cui all’art. 6 ,paragrafo 1, della direttiva 2001/16/CE definita nell’allegato al regolamento stesso.
Le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura dovranno contribuire fornendo entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso informazioni tecniche e funzionali sulle singole applicazioni telematiche esistenti per il trasporto merci, definite nel capitolo 2 del citato allegato.
Nella introduzione all’allegato si sottolinea che l’esercizio commerciale di treni, carri e unità intermodali lungo la rete ferroviaria transeuropea presuppone uno scambio efficiente di informazioni tra i gestori dell’infrastruttura, le imprese ferroviarie e gli altri soggetti erogatori di servizi. Dalla compatibilità e dallo scambio di informazioni dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualità e il costo dei servizi, nonchè, in modo particolare, l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo