Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE è pubblicato il Regolamento (CE) N. 62/2006 della Commissione del 23 dicembre 2006 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
A norma dellarticolo 2, lettera c) della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 19 marzo 2001, il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale è diviso in sottosistemi di natura funzionale o strutturale. Ciascuno di questi sottosistemi deve essere oggetto di una specifica tecnica di interoperabilità (STI). Il primo passo per istituire una STI consiste nellelaborazione di un progetto di STI da parte dellAssociazione europea per linteroperabilità ferroviaria (AEIF) che è stata designata quale organismo comune rappresentativo. LAEIF ha quindi ricevuto lincarico di redigere un progetto di STI per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto di merci di cui alla direttiva 2001/16/CE stabilendo che le condizioni per realizzare linteroperabilità del sistema ferroviario convenzionale riguardano la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, il rinnovo e lesercizio delle infrastrutture e del materiale rotabile che contribuiscono al funzionamento del sistema.
Ai fini dellapplicazione della disposizioni della STI, è stato adottato il Regolamento (CE)n. 62/2006 della Commissione del 21 dicembre 2005 destinato ad una ampia categoria di soggetti interessati e che riporta la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario convenzionale di cui allart. 6 ,paragrafo 1, della direttiva 2001/16/CE definita nellallegato al regolamento stesso.
Le imprese ferroviarie e i gestori dellinfrastruttura dovranno contribuire fornendo entro sei mesi dallentrata in vigore del regolamento stesso informazioni tecniche e funzionali sulle singole applicazioni telematiche esistenti per il trasporto merci, definite nel capitolo 2 del citato allegato.
Nella introduzione allallegato si sottolinea che lesercizio commerciale di treni, carri e unità intermodali lungo la rete ferroviaria transeuropea presuppone uno scambio efficiente di informazioni tra i gestori dellinfrastruttura, le imprese ferroviarie e gli altri soggetti erogatori di servizi. Dalla compatibilità e dallo scambio di informazioni dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualità e il costo dei servizi, nonchè, in modo particolare, linteroperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
Ai fini dellapplicazione della disposizioni della STI, è stato adottato il Regolamento (CE)n. 62/2006 della Commissione del 21 dicembre 2005 destinato ad una ampia categoria di soggetti interessati e che riporta la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario convenzionale di cui allart. 6 ,paragrafo 1, della direttiva 2001/16/CE definita nellallegato al regolamento stesso.
Le imprese ferroviarie e i gestori dellinfrastruttura dovranno contribuire fornendo entro sei mesi dallentrata in vigore del regolamento stesso informazioni tecniche e funzionali sulle singole applicazioni telematiche esistenti per il trasporto merci, definite nel capitolo 2 del citato allegato.
Nella introduzione allallegato si sottolinea che lesercizio commerciale di treni, carri e unità intermodali lungo la rete ferroviaria transeuropea presuppone uno scambio efficiente di informazioni tra i gestori dellinfrastruttura, le imprese ferroviarie e gli altri soggetti erogatori di servizi. Dalla compatibilità e dallo scambio di informazioni dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualità e il costo dei servizi, nonchè, in modo particolare, linteroperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
Fonte: Eur-Lex
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