Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta (rispondendo ad un Interpello il 19/12/2008) quanto segue.
L’articolo 18 comma 1 lettera o) del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per lespletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.
Il comma 5 dellart 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta quanto segue.
L’articolo 18 comma 1 lettera o) del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire laccesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.
Il comma 5 dell’art 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.
(RP)