Interpello DURC, n. 33/2013, cause ostative

relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC

Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2001 – D.M. 24 ottobre 2007 – cause ostative.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di
interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale sulla corretta interpretazione del D.M. 24 ottobre 2007 recante le “le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva”.

In particolare l’istante chiede chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A di cui al medesimo Decreto.

In particolare, ai sensi del comma 8 ter del citato articolo, “ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio”.

Sul punto, fermo restando quanto sopra chiarito, va specificato che l’eventuale sospensione del DURC e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità.

Va inoltre chiarito che la disciplina delle c.d. cause ostative al rilascio del DURC trova applicazione anche per i Documenti acquisiti d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti le quali, ai sensi del successivo comma 8 quater, “ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, (…) anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la
regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC”.

In tal caso dette amministrazioni dovrebbero attivare i controlli, eventualmente a campione (v. ML lett. circ. 12 maggio 2010, prot. n. 8667), in merito alla presentazione alle competenti DTL delle autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC.

Leggi l’intero Interpello 33/2013, al link

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