Interpello n. 34/2013, versamento del contributo d’ingresso

da parte di imprese che abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione del debito

Interpello n. 34/2013

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – versamento del contributo d’ingresso da parte di imprese che abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182 bis, R.D. n. 267/1942 e succ. mod. – L.F.

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L’accordo di ristrutturazione del debito appare dunque configurare, così come già evidenziato da questo Ministero con nota prot. n. 14/4314 del 17 marzo 2009 ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo.

Ciò, in primo luogo, in considerazione del fatto che entrambe le procedure trovano fondamento in una situazione di crisi dell’impresa, sfociando in una proposta di ripartizione del debito che coinvolge direttamente i creditori.
Si sottolinea, altresì, che lo stesso art. 182 bis, al secondo comma, prevede “l’acquisto dell’efficacia di tale atto alla data di pubblicazione nel registro delle imprese” e che “da tale data e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possano iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore”, così come avviene nell’ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 168 L.F. (v. ML nota prot. n. 14/4314 citata).

Per tali motivi, sembra possibile una “assimilazione” dell’istituto della ristrutturazione del debito con quelli di cui all’art. 3, comma 3, della L. n. 223/1991 ai fini dell’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 5, comma 4 della medesima Legge, atteso peraltro che tale esonero svolge, in tutte le ipotesi contemplate, la finalità di non incidere ulteriormente sulle situazioni di crisi delle imprese assoggettate alle procedure in questione

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