Interpello n.10/2013: Formazione addetti emergenza

Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’interpello:

24 ottobre 2013 – n. 10/2013
destinatario: CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: Formazione addetti emergenza

[…]

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai corsi tenuti dagli ingegneri abilitati ai sensi della legge n. 818/1984.

In particolare chiedono di sapere se il suddetto professionista sia:
1. adeguatamente titolato, agli effetti del DM 10/0311998, quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;
2. sia abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo si comunica che la materia è ancora disciplinata dal DM 10/03/1998, attualmente in corso di revisione.

[…]

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il DM 10/03/1998 non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell’idoneità del soggetto formatore per gli addetti all’emergenza.

I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio.

Pertanto si ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all’emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza.

Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall’allegato X del decreto, “i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze”, debbano conseguire “l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609”.

Infine la Commissione ritiene validi ai fini della formazione prevista dall’art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81 /2008 i suddetti attestati.

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