Interpello n.11/2013: Formazione DEVE essere riferita alla mansione, non solo codice ATECO

Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’interpello:

24 ottobre 2013 – n. 11/2013
destinatario: Federambiente
istanza: Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

[…]

La Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale (Federambiente) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 relativo alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’interpellante chiede di conoscere se la durata ed i contenuti della formazione dei lavoratori possa prescindere dall’appartenenza ad uno specifico settore Ateco e possa essere tarata sulla effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione.

[…]

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L’articolo 37, comma l, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai […] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla base di quanto indicato negli accordi Stato-Regioni citati in premessa, la formazione – che deve essere “sufficiente ed adeguata”va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell’azienda.

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