24 ottobre 2013 – n. 14/2013
destinatario: CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate
[…]
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui:
– rischio chimico sia risultato ”basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori“
e
– rischio biologico sia risultato “non evidenzia rischi per la salute dei lavoratori“.
Inoltre si chiede se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato “non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori” e il cui rischio biologico “evidenzia rischi per la salute dei lavoratori”
– non debbano utilizzare le procedure standardizzate
oppure
– se vi siano esclusioni per alcune attività lavorative, ad esempio istituti di istruzione, uffici in genere, ecc., per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate.
[…]
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’art. 224, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che ”se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma l sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230“.
Quando a seguito della valutazione appena riportata risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico (vedi art. 29, comma 7, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro di un’impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lett. f., del D.Lgs. n. 81/2008.
Vista l’analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico.
Resta inteso che, qualora dall’esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione appena richiamate, non sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate.