Interpretazione autentica della definizione di “rifiuto”

Si trova all’art. 14 del Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138

La Gazzetta Ufficiale n. 158 dell’ 8 luglio 2002 pubblica il Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 recante “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’ economia anche nelle aree svantaggiate”. In questo decreto c.d. “omnibus” per la molteplicità dei provvedimenti affrontati (dalla trasformazione di enti pubblici, come l’ANAS al riassetto del CONI, dalle disposizioni in materia tributaria, come l’esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione della tassa automobilistica, dalla razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica, dalle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai contributi per gli investimenti in agricoltura, ecc.) . All’ art. 14 dello stesso decreto-legge troviamo anche l’ “Interpretazione autentica della definizione di “rifiuto” di cui all’art. 6 , comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22″, noto anche come Decreto Ronchi. L’art. 14 del decreto-legge recita che:
“1. Le parole: “si disfi”, “abbia deciso” o “abbia l’ obbligo di disfarsi” di cui all’ art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: “decreto legislativo n. 22”, si interpretano come segue:
a) “si disfi”: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) “abbia deciso”: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) “abbia l’obbligo di disfarsi”: l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’ allegato D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;
b) se gli stessi possono essere sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22.

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