Informazioni e prove su alcune sostanze contenute nell’elenco EINECS

Lo prevede il Regolamento (CE) n. 1217/2002 della Commissione del 5 luglio 2002

Considerando che alcuni Stati membri della Comunità europea hanno esposto alla Commissione valide ragioni a riprova del fatto che alcune sostanze che figurano nell’ elenco EINECS ( European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) potrebbero, a causa del livello d’esposizione durante la produzione o l’impiego, costituire un rischio notevole per l’ uomo o per l’ ambiente, è stato adottato il Regolamento (CE) n. 1217/2002 della Commissione del 5 luglio 2002 – pubblicato sulla G.U.C.E. L 177/6 del 6 luglio 2002 – che impone agli importatori e ai fabbricanti di alcune sostanze contenute nell’ elenco EINECS l’ obbligo di fornire determinate informazioni e svolgere determinate prove a norma del Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio. Le sostanze per le quali sono richieste ulteriori informazioni e prove sono le seguenti: Dietilenglicole-monoesiletere; composti di ammonio quaternario, bis (segoalchilidrogenato) dimetile, cloruri; formiato di metile; 1,1-dicloroetilene e 2-etossi-2-metilpropano. Ai fabbricanti e agli importatori interessati è imposto l’obbligo di sottoporre a prova le sostanze in questione, redigere una relazione sui risultati delle prove condotte e trasmettere alla Commissione una relazione su ogni prova contenente i risultati ottenuti, entro il termine previsto per ciascuna sostanza nell’ allegato al Regolamento. Nell’ allegato sono altresì indicati i motivi di preoccupazione che hanno portato al’ adozione del citato regolamento.

Fonte: Eur-Lex

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